La controriforma

Qualsiasi cosa dicano oggi i principali esperti in materia, ai riformisti italiani non rimane nemmeno il gusto di festeggiare la caduta di un simbolo: l’articolo 18 è ancora lì, il tabù non è infranto e il totem non viene nemmeno sfiorato. Messa così non è una buona riforma: né per contenuti né tantomeno per il metodo. Per questo piace molto a Pd e Cgil ed è fortemente contrastata da tutte le associazioni imprenditoriali. 

Il principale fattore di irrigidimento del nostro mercato del lavoro, infatti, continuerà a valere sia per i licenziamenti discriminatori e disciplinari che per quelli sorretti da motivazioni economiche. In caso di licenziamenti disciplinari, il giudice potrà decidere per la reintegrazione qualora accerti che il lavoratore non ha commesso il fatto contestatogli o che lo stesso era punibile con sanzione diversa rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di ragioni economiche, il giudice potrà reintegrare il lavoratore quando ne appuri la “manifesta insussistenza” della motivazione. Se cambia, insomma, cambia in peggio.

Nella prima bozza, pur con mille difetti, si puntava al superamento delle eccessive diversità nella protezione del posto di lavoro, cercando di garantire alle imprese le condizioni per assumere di più e a tempo indeterminato. Ai provvedimenti che incidono sulla flessibilità in uscita, si abbinano specularmente misure atte a ridurre la cosiddetta “cattiva flessibilità” in entrata. Queste si sostanziano in una più rigida regolamentazione di contratti “atipici” come quelli riguardanti le partite iva e i co.co.pro e in un aumento del costo del lavoro da praticarsi o attraverso aggravi contributivi o mediante penalità pecuniarie in caso di mancata trasformazione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato.

È, a tutti gli effetti, una controriforma dal sapore ideologico. L’irrigidimento in entrata è immediato e certo. Così come è certo l’aumento del costo del lavoro per le piccole e medie imprese italiane. Viene da chiedersi, in un quadro comparato in cui certo non brilliamo per competitività, se fosse proprio necessario assicurare al nostro sistema produttivo uno schema di modifica del mercato del lavoro che prevedesse, da subito, maggiore difficoltà nelle assunzioni e un cuneo fiscale più elevato.

Tutto questo poteva essere accettato solo sulla base di una netta rivisitazione dell’articolo 18 e di una sua riformulazione europea. Fatto salvo il nocciolo dei diritti intangibili e quindi dei licenziamenti discriminatori, l’ipotesi di un indennizzo per i licenziamenti economici sembrava poteva incanalare il dibattito sui binari giusti. Il dietrofront di questi giorni ci restituisce un disegno ai limiti del paradossale: conserviamo un sistema italiano in tutto e per tutto e ci inventiamo un modello tedesco per i licenziamenti individuali.

Peccato, però, che di tedesco questo paese abbia poco o nulla. Non sono tedeschi i sindacati, con la Fiom-Cgil che continua a detenere la golden share mediatica e sostanziale in ogni tipo di trattativa. Non è di ispirazione germanica il nostro tessuto imprenditoriale, con le aziende italiane decisamente superiori per numero e inferiori per dimensioni rispetto al benchmark europeo. Ma soprattutto i giudici italiani non sono di casa a Berlino. E proprio a un sistema giudiziario già oggi lento e farraginoso, la Riforma Fornero affida il compito di decidere se le motivazioni economiche di un licenziamento siano  “del tutto insussistenti” o sorrette da ragioni reali.  

Non si tratta qui di esprimere giudizi di merito sull’operato dei giudici ma di porsi una domanda molto semplice e che riguarda la reale percorribilità di questa riforma: i nostri tribunali sono in grado, oggi, di reggere l’urto di una nuova ondata di cause per licenziamenti economici? E, soprattutto, saranno capaci di non snaturare l’impianto della riforma assicurando giudizi rapidi e possibilmente non connotati ideologicamente?

La realtà di ogni giorno e i tempi biblici per la conclusione di larga parte dei procedimenti civili in questo paese sembrano fornire una risposta tutt’altro che incoraggiante. Non bastasse il disequilibrio totale nel rapporto flessibilità/rigidità c’è il problema delle tempistiche: questa riforma, come anticipato sopra, non andrà a regime da subito. La flessibilità in uscita finirà per essere attuata dai giudici nelle sedi preposte, mentre l’universalismo degli ammortizzatori sociali vedrà il pieno compimento solo fra cinque anni. Immediatamente applicabiti saranno invece gli ulteriori pesi scaricati sulle imprese in termini di maggiori costi e di minore possibilità di assumere con contratti diversi da quello “tipico”.

Se il Pdl vuole ancora essere credibile su questo tema deve incamminarsi nuovamente sulla strada segnata coraggiosamente da Marco Biagi. Questo testo, purtroppo, va esattamente nella direzione opposta.

Simone Bressan – L’Opinione, 06/04/2012

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